Decreto ministeriale 10 marzo 1998


Testo fondamentale che insieme al D.lgs 81/08 regola la normativa antincendio sul lavoro è il D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Decreto ministeriale 10 marzo 1998

È un decreto interamente dedicato alla prevenzione incendi nell’ambito della sicurezza sul lavoro.  Tra i suoi articoli è possibile per esempio rintracciare  termini di uso comune e facilmente associabili all’antincendio come estintori, porte antincendio, impianti antincendio.

È qui che troviamo la suddivisione del rischio incendi in azienda in basso, medio, elevato, suddivisione sulla quale si basano in corsi antincendio. È qui che ritroviamo indicazioni per l’adozione di corrette misure pratiche di prevenzione. È qui che troviamo ancora una volta un esplicito obbligo rivolto ad aziende e datori di lavoro affinché curino la formazione del proprio personale destinato all’antincendio.

Il decreto “Stabilisce, in attuazione al disposto dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi”.

Valutazione dei rischi di incendio

La classificazione che il D.M 10/03/1998 fa dei rischi incendio è definita testualmente in questo modo:

  • Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono bassa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

  • Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Rientrano in tale categoria di attività:

I luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16/2/1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; (officine, laboratori, depositi e rivendite di gas combustibili, depoti di materiali infiammabili, depositi di vernici, inchiostri, zuccherifici, pastifici, stabilimenti dove si impiegano pellicole, ospedali, alberghi). I cantieri temporanei e mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Designazione degli addetti al servizio antincendio e corsi

È ancora in questo testo, nel D.M 10/03/1998 che troviamo un’esplicita indicazione rivolta ai datori di lavoro affinché identifichino nel proprio personale e designino nei lavoratori coloro che saranno destinati a divenire addetti antincendio. I lavoratori designati dovranno seguire corsi di formazione antincendio specifici e calibrati sulla valutazione rischio incendio riguardante l’azienda del proprio datore di lavoro.

Il D.M 10/03/1998 chiarisce programmi, studi e obiettivi dei corsi a cui un datore di lavoro è tenuto a iscrivere rappresentanti del proprio personale. Programmi di formazione calibrati sulla valutazione rischio incendio dell’azienda stessa, la cui fruizione e scelta non può essere arbitraria.

Corso antincendio rischio medio

Corsi antincendio rischio basso