Prevenzione incendio nelle palestre e centri sportivi

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Pubblicato sul sito dei vigili del fuoco il Decreto inerente la nuova regolamentazione antincendio prevista anche per alcuni impianti sportivi e palestre, prima esclusi dalla disciplina.
Dalla lettura delle schede allegate al Decreto (13 articoli) che può essere scaricato in formato PDF al seguente link Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è possibile ricavare dettagli sulle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Nello specifico (pagina 17 del PDF sopracitato) lì dove si parla di: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Di fatto, quindi, le caratteristiche dei locali adibiti ad attività sportive (escluse le manifestazioni temporanee) che saranno sottoposti a controlli per la prevenzione antincendio sono essenzialmente due: capienza superiore a 100 persone e superficie lorda superiore a 200 m2.
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