Prevenzione antincendio campeggi e strutture turistiche aperte

Home » Prevenzione antincendio campeggi e strutture turistiche aperte

Novità in termini di sicurezza antincendio campeggi e prevenzione per tutte le strutture turistiche e ricettive che svolgono attività e offrono servizi all’aperto come i villaggi turistici. Il nuovo decreto 151/11 determina le normative specifiche per la gestione delle emergenze antincendio nei campeggi e nelle attività superiori per capienza ad un numero di 400 persone; in questi casi dovranno necessariamente comportarsi come le strutture di categoria B.

Gli organi di vigilanza saranno quindi tenuti a chiedere durante l’esame del progetto anche la SCIA e, nel caso dei campeggi avviati dopo la nuova normativa (dopo cioè il 7 Ottobre) le attività dovranno “acquisire parere favorevole sul progetto” presentando la segnalazione certificata di inizio attività. I vecchi campeggi, cioè quelli che operano già da tempo, dovranno apportare tutte le modifiche entro e non oltre il 7 Ottobre 2012 e quindi, a distanza di un anno dovranno necessariamente completare le modifiche per regolarizzare l’attività onde evitare gravose sanzioni.

I campeggi, con disponibilità e capacità superiore a 400 persone, diventano quindi dopo il varo della normativa 151/11 a tutti gli effetti attività ricettive completamente soggette alla prevenzione incendi.

Approfondisci la conoscenza della normativa antincendio e i doveri per il datore di lavoro